Associazioni e risparmi fiscali
Detrazioni fiscali per coloro che finanziano lo sport dilettantistico e per gli iscritti
Al fine di sostenere ed incentivare la pratica sportiva, il legislatore fiscale ha introdotto una forma di sostegno indiretto alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, prevedendo due differenti tipologie di agevolazioni fiscali, sotto forma di de-trazioni di imposta:
1. Detrazione Irpef per iscrizione e abbonamento alle associazioni sportive.
La normativa fiscale prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a società ed associazioni sportive dilettantistiche, a palestre e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico anche sotto for-me imprenditoriali.
Per “associazioni sportive” de-vono intendersi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che contengano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione “dilettantistica”.
La detrazione è pari al 19% delle somme pagate e va calcolata su un importo massimo di € 210,00 annui. Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i se-guenti elementi:
i dati della ditta; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato per la prestazione resa; i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale della persona che effettua il pagamento.
La detrazione spetta se la spesa è stata sostenuta nell’interesse dei familiari a carico. L’im-porto di € 210,00 deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori e per ciascun figlio, la ripartizione sarà comprovata dal documento rilasciato dalla struttura sportiva che emetterà separatamente la ricevuta a ciascuno di essi.
Le erogazioni liberali in denaro, effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, danno diritto ad una de-trazione dall’Irpef del 19%. La detrazione va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta.
Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell’agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria.
Daniela Novarese
Commercialista
Revisore contabile
Agevolazioni fiscali e nuovi obblighi
Nuove disposizioni volte ad evitare fenomeni di evasione e delusione fiscale da parte degli enti no profit
L’art. 30 del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito dalla L. n. 2/2009, introduce disposizioni volte ad evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte degli enti non profit. L’intervento interessa anche le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche.
L’art. 30 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche siano ammesse a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente (art. 148 3° comma DPR 917/86 e art. 4 DPR 633/72) a condizione che: posseggano i requisiti di cui all’art. 148 DPR 917/); trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti fiscalmente.
La novità riguarda tale ultima comunicazione che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno effettuare, compilando un apposito modello ad oggi non ancora approvato.
Si evidenzia che tale obbligo sussiste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI che svolgono attività commerciale e le Società Sportive Dilet-tantistiche. Sono escluse le Associazioni Sportive Dilettantistiche che non svolgono attività commerciali.
Per meglio comprendere la portata delle novità introdotte dall’art. 30 Dl 185/2008, si sintetizzano, di seguito, alcune delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Per attività commerciali delle associazioni si intendono le cessioni di beni e servizi ai soci, svolte verso corrispettivi specifici e quote supplementari; tali introiti costituiscono reddito per le associazioni ed in quanto tali tassabili.
L’art. 148 3° co. DPR 917/86, prevede, però, per talune categorie di enti, tra cui le associazione e le società sportive dilettantistiche, la cosiddetta decommercializzazione speciale, secondo la quale non si considerano commerciali e, pertanto, non sono soggette ad IRES ed IVA, le attività commerciali come sopra definite; le cessioni nei confronti anche dei terzi di proprie pubblicazioni, prevalentemente destinate agli associati; le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto. Restano, invece, a tutti gli effetti, attività commerciali tassabili quelle previste dall’art. 148 DPR 917/86 al comma 4, tra cui la pubblicità commerciale e la somministrazione di pasti. Secondo le nuove disposizioni, le associazioni sportive che non ottempereranno a tale obbligo, decadranno dai suddetti benefici.
Il provvedimento di approvazione del modello della comunicazione ancora non è stato emanato, in esso saranno stabiliti anche i tempi e termini di presentazione, nonché le modalità di trasmissione.
Daniela Novarese
Commercialista
Revisore dei conti
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